GOMME INVERNALI, NESSUNA MULTA SE SI LASCIANO MONTATE ANCHE DOPO IL 15 MAGGIO
La sanzione spetta solo a coloro che hanno pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione
«Dal 15 maggio 2014 sono obbligatorie le gomme estive altrimenti si paga una multa da 419 a 1.682 euro». La notizia, che sta rimbalzando in questi giorni, «è imprecisa perché – spiega la Cgia di Mestre in una nota – non c’è nessun obbligo a montare le gomme estive e la multa scatta solo in determinati casi». Da qualche giorno infatti (il 16 aprile) è possibile togliere dall’auto le gomme invernali, così come le catene, ma a generare un po’ di confusione ci ha pensato una circolare del ministero dei Trasporti che, se letta a metà, non informa nel modo giusto. Questa (la 1049 del 17 gennaio scorso) spiega che dal 15 maggio non sarà possibile viaggiare con pneumatici invernali, ma solo con quelli che hanno un codice di velocità (cioè la velocità massima alla quale una gomma può viaggiare) inferiore a quello riportato nella carta di circolazione.
Nessuna multa Solo in questo caso scatterà la multa sopracitata, il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. Dal 15 aprile al 15 maggio il Ministero inoltre ha concesso una deroga a chi monta pneumatici di quel tipo perché sono emerse difficoltà nell’adeguamento alla normativa. «L’uso degli pneumatici invernali consentiti – spiega comunque il Ministero – e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare». Quindi niente multa: se si vuol lasciare montate le gomme invernali nessun problema, al massimo arriveranno consunte alla fine dell’estate
.