Forum sulla Class action
Intervento dell’avv. Fabio Lancia
GIUSTIZIA PER I DIRITTI DI TERNI :
Quali enti possono avvalersi della possibilità di agire collettivamente?
La Legge Finanziaria del 2008 ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema delle azioni collettive, già in voga in altri Stati, in particoalre quelli di natura anglosassone (USA).
Questo tipo di azioni possono essere promosse da associazioni di consumatori o utenti che siano rappresentative a livello nazionale e che siano iscritte in apposito elenco presso il Ministero delle Attività Produttive, o che comunque siano rappresentative degli interessi collettivi fatti valere.
Le relative decisioni del Tribunale sono vincolanti per gli aderenti all’azione.
La finalità che si persegue attraverso siffatte azioni è quella di ottenere dal Tribunale una Sentenza che accerti il diritto del gruppo di consumatori o utenti aderenti all’associazione a percepire un risarcimento del danno, ovvero una restituzione di somme indebitamente corrisposte a seguito di un illecito extracontrattuale, ovvero di una pratica commerciale scorretta o di un comportamento anticoncorrenziale.
Il Giudice, attraverso la Sentenza, detta i criteri in base ai quali liquidare la somma dovuta ai consumatori, ovvero, ove possibile, indica una somma minima da corrispondere a ciascun utente.
Concluso il procedimento innanzi al Tribunale, se non vi è accordo delle parti sull’entità del risarcimento del danno, si instaura una procedura di conciliazione innanzi ad una commissione il cui presidente è nominato dal Presidente del Tribunale.
Si può ritenere, sulla base di quanto succintamente esposto, che vada salutato con favore l’ingresso nel nostro ordinamento di uno strumento di tutela in favore del consumatore, ulteriore e diverso rispetto a quelli già previsti, che mantengono, peraltro, la loro efficacia e validità e che non sono limitati in alcun modo dalla possibilità di intraprendere azioni collettive.
Lasciano perplessi, in particolare, due aspetti della nuova disciplina, che comunque andrà vagliata alla luce delle prime esperienze e pronunce giurisprudenziali.
In primo luogo, anche a dire degli studiosi più eminenti della materia, non è dato comprendere esattamente quali enti possano ritenersi effettivamente “rappresentativi” degli interessi fatti valere dal proprio gruppo, ovvero quali enti possano avvalersi della possibilità di agire collettivamente.
In secondo luogo, il meccanismo della conciliazione post causam sembra sovvertire e rovesciare il normale funzionamento di siffatte procedure, in genere deputate alla prevenzione di procedimenti giudiziari e non a definire la liquidazione di somme la cui spettanza in capo ai singoli utenti è già stata accertata dal Tribunale.