Dal 1° gennaio 2010 entra in vigore la legge sulla “Class Action” – Pur con differenze significative dagli altri paesi europei anche in Italia si apre un ulteriore spazio per difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori – Di seguito breve spiegazione tratta dal Corriere della Sera

class actionClass action: che cos’è?

Le principali caratteristiche della nuova normativa

Da quando è possibile: dal primo gennaio 2010 sarà possibile esercitare l’azione collettiva di classe per il sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.

In che cosa consiste: l’azione di classe consiste in un’azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest’ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di aderire ad una class action.

Chi può farla: i consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

Come si fa: mediante ricorso al tribunale, uno dei soggetti consumatori/utenti propone l’azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all’avvocato.

Le differenze rispetto a prima: rispetto alla precedente stesura della norma contenuta nella Finanziaria per il 2008 (mai entrata in vigore), la disciplina attuale in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l’altra versione imputava questa facoltà solo in capo all’associazione. La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.

I possibili benefici: se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Ma se l’azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore forza nei confronti della grande impresa e/o della pubblica amministrazione.