CONTRATTO DI SERVIZIO TRENITALIA OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E UTENTI ACU, CITTADINANZATTIVA E MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
INSERIRE ARTICOLO DI CHIUSURA: Comma 1: “Le Parti concordano che conformemente a quando previsto dall’art. 2, comma 461 della Legge n. 244/2007(“Legge Finanziaria 2008”), qualsiasi modifica al presente contratto, sia in termini di misura del corrispettivo, che dei servizi offerti, nonché nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 4 e all’art. 8, commi 2 e 8, siano previamente sentite le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987”.
Comma 2: “La Regione definisce in accordo con le Associazioni di cui al comma 1 il sistema di riutilizzo degli eventuali introiti derivanti dalle applicazioni delle penali di cui al comma ?”.
INTEGRAZIONE ARTICOLO 6: Comma 4
“Il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso e comunque in tempo utile (180gg) affinché la Regione possa integrarlo con l’orario delle altre reti di trasporto regionali”.
INTEGRAZIONE ARTICOLO 12 (COMITATO TECNICO DI GESTIONE): …COMPOSTO DA “2 rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e Utenti, nominati concordemente dalle Associazioni iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987”.
MODIFICA ALL’ART. 13 (TARIFFE), COMMA 3:
(TESTO ATTUALE) “La Regione si impegna a far data dal 01/07/2010, ad incrementare del 20% medio le tariffe dei servizi in unica soluzione fino al 31/12/2011”.
(MODIFICA): “La Regione, previa verifica del rispetto da parte di Trenitalia delle condizioni stabilite dal presente contratto ed in particolare degli standard di qualità così come definiti agli Allegati nn. 6 e 7, nonché sentite le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987, si impegna a far data dal 01/07/2010, ad incrementare del 20% medio le tariffe dei servizi in unica fino al 31/12/2011”.
MODIFICA ALL’ART. 13 (TARIFFE), COMMA 4: (TESTO ATTUALE): “La Regione si impegna, a far data dall’1.1.2012 (uno gennaio duemiladodici) ad adeguare con cadenza annuale le tariffe dei servizi almeno al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nei DPEF”.
(MODIFICA comma 4): “La Regione, previa verifica del rispetto da parte di Trenitalia delle condizioni stabilite dal presente contratto ed in particolare degli standard di qualità così come definiti all’Allegato n. 6, nonché sentite le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987, si impegna a far data dall’1.1.2012 (uno gennaio duemiladodici) ad adeguare con cadenza annuale le tariffe dei servizi almeno al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nei DPEF”.
(MODIFICA Comma 7) Le parti convengono che, non essendo ammessa la bigliettazione a bordo treno, i clienti devono sempre salire sul treno/bus sostitutivo muniti di idoneo titolo di viaggio. In caso contrario, e per le stazioni di cui all’Allegato 5, saranno soggetti a sanzione/regolarizzazione/sovrapprezzo secondo la normativa vigente. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato5. “Non saranno soggetti a sanzione gli utenti che non avranno la possibilità di acquistare il biglietto nella stazione di partenza e non avranno il biglietto convalidato dai dispositivi presenti in stazione, per motivi di forza maggiore,(biglietterie automatiche e dispositivi di convalida dei biglietti in stazione fuori servizio; chiusura di esercenti autorizzati alla vendita dei biglietti)”.
INTEGRAZIONE ALL’ART. 14 (INTEGRAZIONE TARIFFARIA): Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2010. (INTEGRAZIONE): “Il progetto sarà presentato per il parere alla Consulta Regionale per l’Utenza e il Consumo di cui all’art. 2 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987”.
INTEGRAZIONE ALL’ART. 15 (QUALITA’ DEI SERVIZI): COMMA 1 (TESTO ATTUALE): La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti negli Allegati 6 e7 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità.
(INTEGRAZIONE): (INSERIRE COMMA 1BIS): “Le Parti concordano che il monitoraggio di cui al comma 1 verrà effettuato con cadenza annuale e mediante apposita Convenzione tra la Regione Umbria e le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987”.
COMMA 2 (TESTO ATTUALE): Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto (Allegato7). Le Parti prendono atto della Carta dei Servizi 2009 allegata al presente Contratto (Allegato 8). Per gli anni successivi al 2009 Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione la Carta dei Servizi nonché a pubblicarla nei successivi 30 giorni sul proprio sito internet:
(MODIFICA): “Conformemente a quando previsto dall’art. 2, comma 461 della Legge n. 244/2007(“Legge Finanziaria 2008”), Trenitalia si obbliga ad emanare una “Carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987 e con le associazioni imprenditoriali interessate (?), recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie (?) nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. La Carta dei Servizi 2009 dovrà essere concordata entro ?. Per gli anni successivi ogni modifica e/o integrazione della Carta della qualità dei servizi dovrà essere concordata con le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987
(INTEGRAZIONE) COMMA 3:“ Le Parti valuteranno annualmente con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987 l’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito ”.
(INTEGRAZIONE) COMMA 4: “Le Parti concordano la creazione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, al quale parteciperanno le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino”.
(INTEGRAZIONE) COMMA 5: “Le Parti concordano l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra Regione, Trenitalia e le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34, nella quale si dà conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini”.
INTEGRAZIONE – Art. 19, COMMA 3: La Regione tramite proprie strutture “e/o mediante apposita Convenzione tra la Regione Umbria e le Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987” può valutare…
Art. 20 (Sistema premiante) ??
Allegato 7 (Penalità – Sistema premiante) (ultima pagina): INTEGRAZIONE: La Regione individuerà a proprio insindacabile giudizio il sistema di riutilizzo degli eventuali introiti derivanti dall’applicazione delle predette penalità, “sentite previamente le Associazioni dei Consumatori Consumatori e Utenti iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 7 della L.R. n. 34 del 10 luglio 1987”.
NOTE:
1) Incremento tariffario: secondo le scriventi la determinazione delle tariffe e dei relativi aumenti non può non tener conto del livello di qualità percepita del servizio in rapporto all’incremento tariffario, nonché al risultato della gestione caratteristica del servizio.
2) La Carta dei servizi in linea con la legislazione vigente in materia di servizi pubblici dovrebbe prevedere procedure conciliative di risoluzione delle controversie.
3) Le scriventi associazioni sono contrarie all’inserimento di un sistema premiante per Trenitalia, in quanto non in linea con gli impegni, anche contrattuali, che Trenitalia assume con i singoli utenti. Si ritiene, inoltre, che il sistema premiante si ponga in contrasto con la disciplina del sistema delle compensazioni volte a coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, le quali, peraltro, alla luce del Regolamento (CE) n. 1370/2007 devono essere idonee e, quindi di per sé sufficienti, a conseguire un servizio efficiente e di qualità.