Autovelox, obbligo di taratura periodica

Obbligo di taratura periodica per gli Autovelox. La Corte Costituzionale, infatti con la sentenza 113/201 di giugno, ribaltando un ormai granitico indirizzo della Corte di cassazione, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Nuovo codice della strada (Dlgs n. 285/1992), «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».

Si chiude così una vicenda che si trascina da anni e che sull’onda dei ricorsi degli automobilisti aveva trovato sporadiche aperture nella giurisprudenza di merito ma nessuna in Cassazione. Eppure, a sollevare la questione è stata proprio un’ordinanza dei giudici di legittimità. Gli stessi che in una serie di pronunce dal 2008 al 2014 avevano, tra l’altro, stabilito che «non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature (Autovelox) comporti vizi di legittimità costituzionale». Non solo, la questione nel 2007 era già stata affrontata anche dalla Consulta che però l’aveva bocciata per un motivo sostanzialmente tecnico. A questo punto, ricostruisce la sentenza, correttamente il giudice a quo in presenza di un «diritto vivente» generalizzato ma «non condiviso» ha optato per la facoltà di proporre questione di costituzionalità.

Secondo la Consulta, infatti, l’interpretazione fornita dalla Suprema corte collide con il «principio di razionalità». Perché, da una parte, «appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione». Dall’altra, proprio la natura essenzialmente «probatoria» dell’utilizzo dell’Autovelox deporrebbe per l’obbligo di verifiche periodiche.

Il bilanciamento delle diverse esigenze (sicurezza stradale e situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche) cercato dall’articolo 142 del Cds – laddove prevede che le risultanze dell’Autovelox sono considerate fonti di prova -, infatti, «trasmoda nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto consente alle amministrazioni di evitare ogni successiva taratura e verifica». Portando ad «una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox». Mentre «proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere».

Infatti, «il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate ». In definitiva, conclude la sentenza, la costante interpretazione dell’articolo 45 da parte della Corte di cassazione, «si collocala costante interpretazione dell’articolo 45 da parte della Corte di cassazione, «si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento».

 

“Articolo pubblicato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria denominato: informazione ed assistenza ai consumatori ed agli utenti 2013 – 3° intervento con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico”