AUTOVELOX LA MULTA NOTIFICATA DOPO 90 GIORNI NON E’ VALIDA

TREVISO: AUTOVELOX IN TANGENZIALEL’ autovelox costituisce, sicuramente, il dispositivo più odiato da tutti gli utenti della strada.

Il suo utilizzo, infatti, ha destato fin da subito numerose polemiche sia in relazione alla sua scarsa efficacia rispetto alla prevenzione di possibili incidenti, poiché, come spesso accade, alla sua vista i guidatori frenano bruscamente per evitare la contravvenzione, mettendo così a serio rischio gli automezzi che seguono e trasformando, così, il dispositivo da possibile deterrente a pericoloso per la circolazione; sia per la sua collocazione, spesso effettuata in tratti stradali dove risulta impossibile mantenere la velocità indicata dalla segnaletica, a volte vecchia di decenni e non adeguata alle nuove dimensioni della carreggiata né, tantomeno, alle caratteristiche delle moderne vetture, dotate di sistemi elettronici che consentono di marciare in tutta sicurezza a velocità ben superiori a quelle consentite (si pensi a tratti urbani ed extraurbani rettilinei e multicorsia con limite di velocità ancora fissato a 50 Km/h!).

Proprio il suo utilizzo “selvaggio”  da parte delle amministrazioni comunali, ha fatto si che l’ autovelox, col passare degli anni, perdesse la sua primaria funzione di strumento volto alla riduzione dei sinistri causati dall’ alta velocità, per diventare, in buona sostanza, un comodo espediente per rimpinguare le casse dei comuni a danno degli automobilisti, che sempre più frequentemente si vedono recapitare salatissime contravvenzioni, subendo, inoltre, quando previsto, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente di guida.

 La notifica del verbale

La violazione deve essere notificata al trasgressore entro 90 giorni dall’ accertamento, così come previsto dall’ art. 201 C.d.S., il quale aggiunge, poi, sempre al comma I che “Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.”

I comandi di Polizia Municipale di numerose città, nello sfruttare quest’ ultima “postilla” della norma che consente la notifica oltre detti termini solo in caso di difficoltà nell’identificazione del conducente, hanno fatto dell’eccezione una regola.

Infatti, ricorrendo puntualmente a tale scusa, le amministrazioni locali, allungano all’infinito i tempi della comunicazione al trasgressore della multa, facendo decorrere il termine di 90 giorni non dal momento dell’ accertamento della violazione, ma da quello della visione dei fotogrammi da parte degli agenti di P.M., che può avvenire anche a distanza di mesi dal rilevamento dell’ infrazione da parte dell’ autovelox, rendendo del tutto inutile la previsione normativa e, quindi, impossibile ogni difesa, dal momento che anche i giudici di legittimità e di merito avevano ritenuto regolare l’ operato delle pubbliche amministrazioni, fornendo un’ interpretazione della norma volta più a tutelare le casse dei comuni che gli interessi dei cittadini.

La svolta è avvenuta lo scorso mese di novembre, quando il Ministero dell’ Interno, su richiesta della Prefettura di Milano, ha emanato la nota prot. n. 001698  con la quale ha fornito una interpretazione molto più restrittiva della normativa in esame.

Il Viminale, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 10 giugno 1996, ha precisato che “ […] le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne”. La nota prosegue poi con l’ analisi dell’ art. 201 C.d.S. così come rinnovato dopo la citata sentenza e con l’ affermazione che “ La disposizione, […], costituisce un’ ulteriore conferma dell’ assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.

Sulla scorta di questa interpretazione sono migliaia i verbali che rischiano di essere dichiarati nulli per intervenuta prescrizione, in quanto notificati oltre il termine di 90 giorni previsto dall’ art. 201 C.d.S.

I giudici, infatti, hanno cominciato ad adeguarsi alla linea fornita dal Ministero e sono già arrivate le prime sentenze di accoglimento.

Fra le tante segnaliamo la n. 144/96/14, pubblicata dalla settima sezione civile del Giudice di Pace di Milano (magistrato onorario Fabio Di Palma) che ha accolto il ricorso con la motivazione che è l’ente sanzionatore a dover dimostrare di non avere la disponibilità dei dati che identificano il trasgressore dalla data in cui risulta scattata la foto all’auto.

Oltre che per i dispositivi autovelox, la stessa regola vale anche per tutti quegli strumenti che registrano l’ infrazione scattando una foto della targa dell’ auto come le telecamere poste agli incroci per sanzionare chi passa col rosso e i varchi Z.T.L.

 Come contestare la multa

Se avete ricevuto un verbale per una multa effettuata con uno dei dispositivi sopra menzionati e, tra la data in cui è stata commessa l’infrazione e quella in cui il Comune ha consegnato il plico all’ufficio postale (data che risulta dal timbro sulla busta notificatavi oppure è indicata in alto sul frontespizio del verbale) sono decorsi più di 90 giorni, avete due modi per proporre ricorso:

  • Al Giudice di Pace: entro 30 giorni dalla notifica del verbale dovrete depositare il ricorso in cancelleria pagando un contributo unificato di 43 Euro (per multe di valore fino a 1.100 Euro), il giudice fisserà un’ udienza e lì dovrete esporre le vostre ragioni in contraddittorio (molto spesso) con un commissario della polizia municipale delegato dal sindaco o con l’ avvocato del Comune.
  • Al Prefetto: entro 60 giorni dalla notifica del verbale dovrete proporre il ricorso che può essere spedito tramite raccomandata a/r. Questa procedura è preferibile perché non ci sono costi aggiuntivi e perché, essendo la Prefettura organo territoriale del Ministero, è più incline a recepire le circolari e le note ministeriali piuttosto che gli orientamenti della giurisprudenza.

In ogni caso nel ricorso dovrete sostenere che il verbale è prescritto perché notificato oltre 90 giorni e allegare la nota del Ministero. A questo punto, spetterà al Comune fornire la dimostrazione di non aver potuto identificare, nell’immediatezza dell’infrazione, il nominativo del conducente, nonostante l’apparecchio elettronico avesse fornito la foto della targa. Se tale prova non viene data, la multa è annullata.

Articolo pubblicato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria denominato: informazione ed assistenza ai consumatori ed agli utenti 2013 – 3° intervento con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico